Vista
la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanitĆ il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanitĆ pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale ĆØ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformitĆ nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;
DECRETA:
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanitĆ il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanitĆ pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale ĆØ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformitĆ nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;
DECRETA:
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:
1. Sono sospese le
attivitĆ commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivitĆ di vendita
di generi alimentari e di prima necessitĆ individuate nell’allegato 1, sia
nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media
e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchƩ sia
consentito l’accesso alle sole predette attivitĆ . Sono chiusi,
indipendentemente dalla tipologia di attivitĆ svolta, i mercati, salvo le
attivitĆ dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le
edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
2. Sono sospese le
attivitĆ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un
metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attivitĆ di confezionamento
che di trasporto. Restano, altresƬ, aperti gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante
situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni
ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro.
3. Sono sospese le
attivitĆ inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri,
estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
4. Restano garantiti, nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari,
assicurativi nonchĆ© l’attivitĆ del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e
servizi.
5. Il Presidente della
Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23
febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle
Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla
riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari
necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive
esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute,
può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la
programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici
interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle
effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
6. Fermo restando
quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le
attivitĆ strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche
amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni
lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga
agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18
a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attivitĆ indifferibili
da rendere in presenza.
7. In ordine alle
attivitĆ produttive e alle attivitĆ professionali si raccomanda che:
a. sia attuato il massimo
utilizzo da parte delle imprese di modalitĆ di lavoro agile per le attivitĆ che
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalitĆ a distanza;
b. siano incentivate le
ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchƩ gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;
c. siano sospese le
attivitĆ dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d. assumano protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione
di strumenti di protezione individuale;
e. siano incentivate le
operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine
forme di ammortizzatori sociali;
1. per le sole
attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli
spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
2. in relazione a quanto
disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle
attivitĆ produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
10) Per tutte le attivitĆ non sospese si
invita al massimo utilizzo delle modalitĆ di lavoro agile.ART. 2
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Roma,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 2
Servizi per la persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
AttivitĆ delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attivitĆ connesse