L’ulteriore ricorso temerario dell’amministrazione Brigante
è stato bocciato definitivamente dall’Alta Corte con sentenza n. 3/2021
depositata in data 1 febbraio 2021
Pubblichiamo il testo del provvedimento, omettendo per
adesso i commenti visto che dalla lettura della sentenza si capisce benissimo la responsabilità dell'Amministrazione Brigante nella gestione dissennata del comune che ha portato alla bocciatura del piano di riequilibrio ed al conseguente dissesto che dovrà essere dichiarato dal Commissario.
TESTO PROVVEDIMENTO
Sentenza n. 3/2021 / EL
REPUBBLICAITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
in speciale composizione
composta dai signori magistrati:
Mario PISCHEDDA Presidente
Eugenio MUSUMECI Consigliere
Domenico GUZZI Consigliere
Pierpaolo GRASSO Consigliere
Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere
Valeria FRANCHI Consigliere
Paolo BERTOZZI Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 713 / SR / EL, sul
ricorso proposto, ai sensi dell'art. 123
del decreto legislativo
n. 174/2016, dal Comune diDecollatura, nel
persona del Sindaco legale
rappresentante pro tempore Angela
Brigante, rappresentato e difeso dall
'Avv. Raffaele Marciano, vieni
da procura in atti, ed elettivamente
domiciliato presso l'Avv. Nicola
Bultrini con studio a Roma in via
Germanico n. 172,
avverso
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la deliberazione n. 171/2020 del 17
settembre 2020 della Sezione
regionale di controllo per la Calabria
che ha rigettato il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale del
Comune di Decollatura e
avverso ogni altro atto precedente,
connesso e conseguenziale
pregiudizievole per il ricorrente.
Visto il ricorso;
visti il decreto presidenziale di
fissazione dell'odierna udienza, e il
consenso delle parti a celebrarla
mediante collegamento da remoto, in
forma telematica col sistema della
videoconferenza, ai sensi
dell'art. 85, comma 3,
lett. e) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
visti i decreti presidenziali di
composizione del Collegio e di nomina
del relatore del presente giudizio;
esaminati gli atti ei documenti di
causa;
uditi, nell'udienza pubblica in
videoconferenza del 2 dicembre 2020
con il Segretario d'udienza Maria Elvira
Addonizio, il
relatore, Consigliere Paolo Bertozzi,
l'Avv. Raffaele Marciano per la
parte ricorrente ed il Pubblico
Ministero, nella persona del Vice
Procuratore generale dott.ssa Chiara
Vetro.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 15
ottobre 2020 alla Procura generale
della Corte dei conti, nonché alla
Procura regionale presso la Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti
per la Calabria, alla Sezione
regionale di controllo della Corte dei
conti per la Calabria, alla
Commissione per stabilità finanziaria
degli enti locali presso il
Ministero dell'interno e alla Prefettura
– UTG di Catanzaro, e inoltre al
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Ministero dell'interno, al Ministero
dell'Economia e delle Finanze e
alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, e depositato in pari dati
presso la segreteria di queste Sezioni
riunite, il Comune di
Decollatura, in persona del Sindaco,
legale rappresentante pro
tempore, ha impugnato la deliberazione
n. 171/2020 del 17 settembre
2020 con la quale la Sezione regionale di
controllo per la Calabria della
Corte dei conti ha denegato
l'approvazione del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale adottato
dall'ente con la deliberazione n. 16
del 5 giugno 2018, assunta dal
Commissario straordinario con i poteri
del consiglio comunale.
2. Si espongono di seguito,
sinteticamente, le vicende che hanno
portato al ricorso oggetto del presente
giudizio.
2.1. All'emergere di una situazione
di squilibrio di bilancio non
superabile con gli ordinari strumenti di
ripiano, il Comune di
Decollaturaha dato avvio alla procedura
di cui all'art. 243-bis del
TUEL all'esito della quale, con la
deliberazione del Commissario
straordinario n. 16 del 5 giugno
2018, ha approvato un piano di
riequilibrio pluriennale della durata di
4 anni ritualmente trasmesso
alla Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti e alla
Commissione ministeriale per la
stabilità finanziaria degli enti locali.
Il piano, che non prevede il ricorso
all'anticipazione sul fondo di
rotazione di cui all'art. 243-ter
del TUEL, espone passività per euro
760.007,68 determina dai seguenti
fattori:
- disavanzo di amministrazione per euro
202.003,32;
- passività potenziali per euro 100.000;
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- debiti fuori bilancio per euro
368.952,20;
- accantonamenti per società partecipata
ASSE (in liquidazione) per
euro 89.052,16.
Per il ripiano della massa passiva così
quantificata sono individuate,
essenzialmente, le seguenti misure:
- maggiori entrate, a seguito
dell'aumento delle aliquote delle
entrate proprie IMU e Addizionale
comunale IRPEF, per un totale
di euro 932.600;
- minori spese correnti, per un totale
di euro 94.607, derivanti da
riduzione di spesa del personale per
pensionamenti.
2.2. Espletata l'istruttoria
prescritta dall'art. 243-quater, comma 1, del
TUEL, la Commissione per la stabilità
finanziaria degli enti locali ha
redatto la relazione finale sul piano di
riequilibrio del Comune,
trasmettendola alla Sezione regionale di
controllo con nota del
13 novembre 2019. Detta relazione, dopo
averne rilevato diversi
profili di criticità, considera il piano
non in linea con i contenuti
richiesti dalle disposizioni normative
di riferimento e con le
indicazioni contenute nelle linee guida
elaborate dalla Corte dei conti.
2.3. La Sezione regionale di
controllo, acquisita la valutazione di
segno negativo della Commissione
ministeriale, ha ritenuto di
richiedere al Comune ulteriori
informazioni sull'attuale situazione
finanziaria e sullo stato di attuazione
del piano di riequilibrio nel
periodo intercorso dall'approvazione
dello stesso.
Alla richiesta di integrazione
istruttoria formulata con nota del
6 dicembre 2019, il Comune, dopo varie
istanze di proroga, ha dato
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risposta in data 4 luglio 2020.
La Sezione regionale di controllo per la
Calabria, con la deliberazione
n. 171/2020 del 17 settembre 2020,
ha quindi negato l'approvazione
del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale del Comune di
Decollatura, evidenziandone diffusi
elementi di criticità, dovuti a
disfunzioni gestionali uniscono a
incongruenze contabili.
3. Contro la pronuncia di diniego
dell'approvazione del piano ha
proposto ricorso il Comune sulla base
dei motivi di seguito specificati.
3.1. Con il primo motivo di ricorso
se ne denuncia l'illegittimità per
eccesso di potere; travisamento ed
erronea valutazione dei fatti,
contraddittorietà tra più provvedimenti
e illogicità manifesta; difetto
di istruttoria e motivazione
insufficiente.
Evidenzia innanzitutto il ricorrente
l'andamento della gestione di
cassa nel quadriennio 2016-2019 da cui
si evince che il Comune non
ha mai fatto ricorso ad anticipazione di
tesoreria, a fronte di una
giacenza di cassa libera un
bell'esercizio in progressivo aumento.
Si espone allo stesso modo l'andamento
delle entrate (e anche delle
spese) in conto competenza e in conto
residui nel biennio 2018-2019,
rimarcando che la capacità di
riscossione delle entrate tributarie del
titolo I si attesta per la gestione di
competenza su valori prossimi al
70 per cento, e comunque superiori alla
media regionale.
Sostiene infine il Comune che i
risultati di amministrazione degli
esercizi 2018 e 2019 sono in linea con
gli obiettivi attesi dal piano,
essendo stata garantita la totale
copertura delle quote previste e il
rispetto dei vincoli di finanza
pubblica.
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Alla luce delle predette risultanze
contabili, si ritiene quindi il ricorrente
che non possono ravvisarsi ragioni per
procedere alla dichiarazione
di dissesto di un ente con cassa attiva,
avanzo di competenza e con un
esiguo disavanzo di amministrazione.
3.2. Con il secondo motivo di
ricorso il Comune denuncia
l'illegittimità della deliberazione
impugnata per violazione e falsa
applicazione degli artt. 243-bis e
243-quater del TUEL; difetto assoluto
dei presupposti; erroneità di
motivazione e istruttoria.
Si sostiene al riguardo che la sezione
regionale abbia basato le proprie
valutato sulle criticità del piano
presentato dalla precedente
gestione commissariale, senza
considerare che, dopo l'insediamento
dell'attuale amministrazione,
intervenuto in epoca successiva alla sua
adozione, è stata avviata
dall'operazione di risanamento delle finanze
comunali.
Si precisa infatti, sulla scorta della
giurisprudenza contabile citata, che
il riequilibrio finanziario dell'ente
deve essere considerato in una
visione prospettica in cui non possono
essere sottovalutati i possibili
sviluppi e l'efficacia nel divenire
delle misure correttive adottate.
Ritiene quindi il ricorrente che solo
l'inattendibilità complessiva del
piano o la sua irrealizzabilità potrebbe
escludere una proiezione di
lungo periodo sulla sua sostenibilità,
anche in considerazione del
fatto che il dissesto deve essere
ritenuto l'extrema ratio in presenza di
indizi circa l'esperibilità di una
diversa politica gestionale.
3.3. Conclude quindi il Comune
chiedendo a queste Sezioni riunite:
- in via principale, di annullare la
deliberazione impugnata e,
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conseguentemente, approvare direttamente
il piano di riequilibrio
finanziario prodotto dal Comune oppure,
previo mero
annullamento, rinviare alla Sezione
regionale per il riesame e
l'eventuale approvazione sulla base
degli indirizzi che verranno
impartiti;
- in via ancora subordinata, emettere
sentenza non definitiva o, in
alternativa, ordinanza istruttoria,
disponendo, se del caso, che la
Sezione regionale compia un riesame
delle risultanze della
istruttoria svolta, sulla base delle
censure proposte.
4. Con memoria depositata in data 19
novembre 2020 si è costituita in
giudizio la Procura generale, la quale,
dopo aver riassunto i contenuti
fondamentali del piano di riequilibrio e
la disamina della sezione
regionale, ha ritenuto i motivi di
ricorso inammissibili e comunque
non accogliibili nel merito.
4.1. In ordine al primo motivo di
ricorso si considerano prive di
fondamento le doglianze dell'ente circa
il travisamento e l'erronea
valutazione dei fatti da parte della
Sezione regionale.
In particolare, in relazione
all'asserito incremento della giacenza di
cassa dell'ente e al mancato ricorso
all'anticipazione di tesoreria,
evidenzia la Procura come siano rimaste
senza sostanziale risposta le
richieste istruttorie della Sezione
sulle ragioni per cui, pur in presenza
di cassa libera, il Comune:
- abbia fatto ricorso all'anticipazione
di cui al decreto-legge
n. 35/2013;
- non abbia comunque dato corso al
pagamento dei debiti
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commerciali;
- non abbia provveduto a rideterminare
la cassa vincolata come
richiesto dall'organo di revisione.
Parimenti, in relazione alla sostenuta
elevata capacità di riscossione
delle entrate tributarie, sottolinea la
Procura il carattere parziale della
rappresentazione fornita dall'ente a
fronte della più completa
ricostruzione della Sezione regionale
che le attesta ad un livello
percentuali inferiori e, in ogni caso,
insufficiente per fare
fronte con tempestività ai pagamenti
richiesti sia in conto competenza
che in conto residui.
Rileva allo stesso modo la Procura,
infine, la scarsa significatività
della prospettazione dei risultati di
amministrazione del periodo
2018-2019 con cui il Comune pretende di
dimostrare il conseguimento
degli obiettivi del piano e il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica.
Si osserva al riguardo che non sono
presi in considerazione né fatte
oggetto di specifica contestazione da
parte dell'ente una serie di
censure mosse dalla Sezione regionale
attinenti, in special modo,
all'omissione di passività incidenti
sulla corretta determinazione del
risultato di amministrazione e sulla
completa quantificazione della
massa passiva da ripianare (tra le quali
l'insufficiente
accantonamento del fondo crediti di
dubbia esigibilità e del fondo
perdite società partecipate, oltre al
mancato pagamento dei debiti
fuori bilancio previsti dal piano negli
esercizi considerati).
4.2. In ordine al secondo motivo di
ricorso sostiene la Procura che la
Sezione regionale ha compiuta una
disamina che, lungi dal limitarsi,
9
come asserito dal ricorrente, alla
situazione esistente all'epoca
dell'adozione del piano, ne ha
analizzato anche la successiva
evoluzione.
Si rimarca al riguardo la circostanza
che la deliberazione di diniego è
stata adottata a seguito di una lunga e
articolata istruttoria che ha
portato a considerare anche le
risultanze contabili del rendiconto del
2019 e che ha palesato l'inattendibilità
complessiva del piano.
4.3. In conclusione la Procura
generale, alla luce delle considerazioni
esposte, chiede che il ricorso sia
respinto con conseguente condanna
del soccombente al pagamento delle spese
di giudizio.
5. Nell'adunanza pubblica in
videoconferenza, il difensore del
Comune insiste per l'accoglimento del
ricorso, evidenziando che la
parziale ottemperanza da parte dell'ente
alle istruttorie formulate
dalla Sezione regionale è da imputare
essenzialmente al passaggio
dalla gestione commissariale a quella
ordinaria, la quale, come
dimostrato dai documenti contabili
prodotti, ha comunque ottenuto
una consistente riduzione del disavanzo
di amministrazione.
Il Pubblico ministero illustra le
argomentazioni formulate nella
propria memoria e, ritenuta corretta
analisi svolta dalla Sezione di
controllo regionale in ordine alla non
congruità del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale
presentato dal Comune ricorrente,
insiste per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e non può
essere accolto.
1.1. Con il primo motivo, il Comune
deduce l'illegittimità della
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deliberazione impugnata per travisamento
ed erronea valutazione
dei fatti rispetto alla condizione
finanziaria dell'ente
presente da:
- persistente giacenza di cassa libera a
fine esercizio;
- una buona capacità di riscossione
delle entrate, sia in conto
competenza che in conto residui;
- risultati di amministrazione che,
sebbene in disavanzo, registrano
un costante miglioramento in linea con
gli obiettivi del piano di
riequilibrio.
Si tratta di elementi che, secondo il
ricorrente, confermerebbero la
sostenibilità e la persistente
realizzabilità del piano a dispetto del
giudizio di non congruità espresso dalla
Sezione regionale di
controllo che, viceversa, imporrebbe
l'obbligatoria dichiarazione di
dissesto del Comune.
1.2. Prima di procedere alla verifica
di ciascuno di essi nel quadro del
primo motivo di ricorso, appare
opportuno premettere, sul solco della
consolidata giurisprudenza di queste
Sezioni riunite, alcune
considerazioni sulla struttura del piano
di riequilibrio finanziario
pluriennale e sulla natura del relativo
giudizio di congruità affidato
alle sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti.
1.3. Come è noto ai fini della
corretta e regolare predisposizione del
piano, l'art. 243-bis del TUEL
esige un'attenta ricognizione e una
precisa quantificazione sia delle
passività da ripianare sia delle
misure di risanamento da adottare.
La struttura bipartita del contenuto del
piano che emerge dalla legge
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ne evidenzia quindi una duplice natura,
al contempo "ricognitiva"
rispetto ai fattori di squilibrio e
“programmatica” rispetto alle misure
di riequilibrio (cfr. Sezioni riunite,
sentenza n. 34/2015 / EL).
La fase ricognitiva esige infatti la
precisa quantificazione della massa
passiva iniziale e costituire, come
tale, il presupposto per la corretta
attività contabile e giuridica del
piano, rappresentando
obiettivo del risanamento in termini di
risorse straordinarie da
recuperare.
La fase programmatica richiede, di
contro, la predisposizione di
misure in grado di conseguire il
risanamento attraverso il progressivo
e completo recupero delle passività
emerse dalla ricognizione iniziale.
Ebbene, il giudizio sulla congruità del
piano di riequilibrio rimesso
alle sezioni regionali di controllo
investe entrambe queste fasi.
Esso consiste infatti in una preventiva
verifica della corretta
quantificazione della massa passiva
iniziale in base a criteri di
veridicità e completezza e in una
successiva valutazione dell'idoneità
delle misure indicate a darne copertura
totale nei tempi stabiliti, in
ragione dell'attendibilità delle
relative previsioni di entrata e di spesa
(cfr. Sezioni riunite, sentenza n.
34/2015 / EL).
Sussiste peraltro una pregiudizialità
logica e giuridica tra i giudizi
attinenti alle due fasi, dal momento che
l'idoneità delle misure
pianificate dipende, innanzitutto, da
una quantificazione “veritiera e
corretta ”delle passività complessive
alle quali occorre trovare
copertura nella proiezione temporale
prescelta dall'ente, e solo in un
secondo momento dalla concreta
attuabilità delle stesse (cfr. Sezioni
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riunite, sentenza n. 15/2019 / EL).
1.4. Nel caso in esame, la Sezione
regionale ha negato l'approvazione
del piano di riequilibrio adottato dal
Comune sulla base di un
giudizio concernente, ancor prima che
l'attendibilità delle misure di
ripiano, proprio la determinazione della
massa passiva iniziale di cui
è accertata la non corretta e completa
quantificazione.
La pronuncia impugnata evidenzia infatti
che la massa passiva
indicata nel piano di riequilibrio sulla
base delle rilevazioni effettuate
a chiusura di cassa 2017 (euro
760.007,68) appare fortemente
sottostimata rispetto a quella effettiva
a causa di numerose
irregolarità e incongruenze, riscontrate
in primo luogo nella
determinazione del risultato di amministrazione
dello stesso esercizio
2017 e rinvenute anche in quelli degli
esercizi successivi. (minori
accantonamenti al fondo crediti di
dubbia esigibilità e al fondo rischi
per le passività
potenziali; inattendibilità dei fondi vincolati; mancata
applicazione agli esercizi 2015, 2016 e
2017 delle quote di ripiano del
maggior disavanzo da riaccertamento
straordinario, anch'esso
sottostimato; residui passivi
parimenti sottovalutati con incidenza
sulla reale dimensione dei debiti fuori
bilancio).
Si tratta di una serie di precise e
puntuali irregolarità gestionali e
incongruenze contabili accertate dalla
Sezione regionale di controllo
all'esito di una scrupolosa indagine
sulla situazione economico
finanziaria dell'ente in un arco
pluriennale, rispetto alle quali il
Comune ricorrente non ha attuate
specifiche contestazioni o fornito
precisazioni decisive.
13
In assenza di queste ultime il giudizio
di non congruità del piano di
riequilibrio per l'incertezza della
massa passiva iniziale espresso dalla
Sezione regionale appare al Collegio
fondato e del tutto coerente con
le risultanze istruttorie.
Esso inoltre, anche in considerazione
della preminenza sopra
affermata rispetto ad ogni ulteriore
valutazione sulle misure di
risanamento, non si presta ad essere smentito
dai generici argomenti
proposti dal ricorrente una
dimostrazione dell'attuale realizzabilità del
riequilibrio finanziario.
1.5. In questo senso appare
innanzitutto priva di pregio l'asserzione
del Comune che reputa in linea con gli
obiettivi del piano i risultati di
amministrazione degli esercizi 2018 e
2019, dai quali si evincerebbe la
totale copertura delle quote di ripiano
in esso previste.
Questi infatti, quantunque evidenzino
disavanzi in progressiva
Abbassare risentono necessariamente del
difetto di quantificazione
delle passività sopra richiamate,
risultando palesemente sottostimati e
perciò inidonei un fungere da parametro
per una valutazione positiva
sul conseguimento degli obiettivi
intermedi di riequilibrio.
L'impossibilità di considerare i
risultati attesi dal piano è
ulteriormente dimostrata dal mancato
riconoscimento e pagamento
dei debiti fuori bilancio rispetto ai
quali, come accertato nella
deliberazione impugnata, non sono stati
nemmeno forniti accordi
transattivi atti a confermarne la
rateizzazione secondo la tempistica
programmata; circostanza
quest'ultima che avrebbe dovuto
comportarne il computo integrale nel
risultato di amministrazione di
14
ciascun esercizio ad ulteriore
peggioramento dei disavanzi e che,
secondo un consolidato orientamento
della giurisprudenza contabile,
varrebbe di per sé sola ad escludere la
congruità del piano di
riequilibrio (cfr. Sezioni riunite,
sentenza n. 38/2015 / EL ove si
afferma che “il mancato accordo con i
creditori non rappresenta solo un
requisito di legittimità del piano, ma
un vero e proprio presupposto
sostanziale per valutare la congruità
”).
1.6. Non assumere parimenti
rilievo, un favore della pretesa sostenibilità
del piano, la giacenza di cassa libera
di cui si dichiara l'esistenza alla
chiusura di ogni esercizio.
Ai fini del mantenimento degli equilibri
di bilancio, infatti, la persistente
disponibilità di cassa che escluda il
continuo ricorso ad anticipazioni da
parte del tesoriere appare una condizione
necessaria, ma non anche
sufficiente laddove, come nel caso in
esame, questa non basti a far fronte
ai più consistenti debiti e alle altre
passività registrate dai disavanzi di
amministrazione, per di più se queste
risultano sottostimate.
I dati forniti, del resto, non possono
ritenersi nemmeno pienamente
attendibili dal momento che l'ente, né
con la risposta istruttoria, né
tantomeno con il presente ricorso, ha
fornito elementi utili a
confermarne la veridicità a fronte delle
incongruenze già rilevate dalla
Sezione regionale e ribadite in questa
sede dal Pubblico ministero.
Il fatto che il Comune abbia usufruito
dell'anticipazione di cui al
decreto-legge n. 35/2013, così come
il fatto che non abbia provveduto
al tempestivo pagamento di parte dei
debiti liquidi ed esigibili in
modo da ridurre la passività a proprio
carico, sono circostanze che
15
inducono nutrire forti dubbi sulla reale
disponibilità di cassa libera,
della quale una condotta improntata ad
una sana gestione finanziaria
avrebbe richiesto l'immediato
impiego. Tali dubbi sono ulteriormente
alimentati dal mancato adeguamento
dell'ente alla richiesta
dell'Organo di revisione di
rideterminazione della cassa vincolata e
del quale non sono state fornite
giustificazioni in sede istruttoria.
Appare del tutto evidente che un dato
contabile, quantunque attestato
da documenti ufficiali, non possa essere
considerato il sintomo di una
sana e regolare gestione finanziaria
fintanto che permangano
incertezze sulla sua attendibilità e
sulla sua veridicità che l'ente non
contribuisca a superare, generare
precisi riscontri delle operazioni
effettuate e delle iscrizioni eseguite.
1.6. Allo stesso modo l'asserita
efficienza nell'attività di riscossione, oltre
a non valere di per sé stessa a
confermare la congruità del piano, risulta
smentita, o quantomeno fortemente
ridimensionata, dalle valutazioni
negativo della Sezione regionale
sull'attendibilità e sull'adeguatezza
delle misure di incremento di entrata
adottate dall'ente.
Si ricorda al riguardo che un giudizio
di attendibilità delle previsioni
di entrata finalizzato ad esprimere una
valutazione positiva di un
piano di riequilibrio pluriennale
richiede la dimostrazione
dell'attitudine della misura indicata a
produrre, non tanto un
generico incremento delle risorse, bensì
l'introito programmato in
ragione di una determinata massa passiva
da ripianare, secondo una
scansione temporale predefinita.
Non basta quindi attestare, come fatto
dal Comune ricorrente, che la
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capacità di riscossione sia tra le più
elevate nei comuni della Regione,
senza mostrare al contempo che gli
introiti che ne derivano siano in
grado di assicurare il ripiano nel
periodo programmato di una massa
passiva correttamente quantificata.
Al contrario la minuziosa analisi a cui
la Sezione regionale di controllo
ha sottoposto l'andamento delle entrate
dell'ente nel quinquennio
2015-2019 ha dimostrato in primo luogo
che le riscossioni di parte
corrente dei titoli I e III non
raggiungono mai livelli di realizzazione
ottimale né in conto competenza (2015:
65,72%, 2016: 68,34%, 2017:
68,51%, nel 2018: 60,99%, 2019: 66,47%),
né tantomeno in conto residui
(2015: 51,02%, 2016: 36,90%, 2017:
35,99%, 2018: 19,73, 2019 del
28,73%), determinando l'accumulo e il
progressivo incremento di una
ingente mole di residui attivi
conservati nel conto del bilancio.
All'interno del quadro sopra descritto è
stato altresì dimostrato che le
riscossioni relative alle entrate
tributarie da cui era atteso il maggior
gettito a copertura delle passività (IMU
e Addizionale IRPEF) non
hanno comunque registrato gli incrementi
nella misura prevista dal
piano di riequilibrio, tanto più
rispetto ad una massa passiva
palesemente sottostimata.
1.7. Le considerazioni effettuate
impongono quindi di confermare
sotto questo profilo il giudizio
negativo sulla sostenibilità del piano
di riequilibrio.
2. Con il secondo motivo di ricorso il
Comune lamenta l'illegittimità
della deliberazione impugnata per
violazione e falsa applicazione
degli artt. 243-bis e 243-quater
del TUEL, ravvisandovi il difetto
17
assoluto dei presupposti, così come
l'erroneità della motivazione e
dell'istruttoria.
Sostiene al riguardo il ricorrente che
la Sezione regionale avrebbe
basato il proprio giudizio negativo
sulle criticità del piano di
riequilibrio presentato dalla precedente
gestione commissariale,
omettendo di considerare il nuovo
impulso impresso al risanamento
delle finanze dell'ente dalla nuova
amministrazione comunale.
Anche questo motivo è da ritenersi
infondato in quanto palesemente
contraddetto dai fatti.
La sezione regionale ha sottoposto il
piano ad una attenta e minuziosa
disamina sulla base di un'analisi che
non si è limitata a rilevare la
situazione finanziaria esistente al
momento in cui questo è stato
adottato, ma che, contrariamente a
quanto asserito dal Comune, ne ha
appurato la successiva evoluzione
rispetto agli obiettivi di ripiano
programmati, arrivando di qui a
formulare un giudizio prospettico
sulla non sostenibilità dello stesso.
Prova ne è il fatto che la pronuncia di
diniego, come evidenziato anche
dalla Procura generale, è arrivata
all'esito di una lunga e articolata
istruttoria nel corso della quale,
nonostante l'ente non abbia spesso
fornito informazioni esaustive, sono
state compiutamente prese in
esame anche le risultanze contabili
degli esercizi 2018 e 2019,
corrispondenti ai primi 2 anni di
esecuzione del piano.
Si deve quindi ritenere che la Sezione
regionale di controllo abbia
fatto corretta applicazione del
principio più volte proposti da queste
Sezioni riunite, ed evocato anche dal
ricorrente con i richiami alla
18
giurisprudenza contabile citata, sulla
necessità di una visione
dinamica della condizione economica e
finanziaria dell'ente che porti
considerare le variazioni migliorative o
peggiorative eventualmente
intervenute tra il momento della
programmazione del riequilibrio e
quello della verifica della sua
congruità (cfr. Sezioni riunite, sentenze
n. 31/2019 /
EL; n. 24/2018 / EL; n. 34/2014 / EL).
Va tuttavia precisato che un'analisi
fondata su una visione dinamica
nei termini sopra non può in ogni caso
prescindere da una
positiva valutazione sulla veridicità e
sull'attendibilità dei dati
contabili indicati nel piano di
riequilibrio e nei successivi documenti
contabili dell'ente (cfr. Sezioni riunite
sentenza n. 8/2018 / EL).
E 'proprio questa valutazione
dinamicamente estesa all'esame della
situazione coeva alla pronuncia
impugnata che, rilevandone la mancata
realizzazione nei primi due anni di
esecuzione rispetto ad obiettivi
comunque condizionati dal difetto di
determinazione delle massa
passiva iniziale, ha dimostrato
l'attendibilità complessiva del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale del
Comune di Decollatura,
precludendo qualsiasi giudizio positivo
sulla sua sostenibilità.
3. In conclusione, queste Sezioni
riunite in speciale composizione,
sulla base delle argomentazioni sopra
esposte, ritengono che il ricorso
del Comune di Decollatura in
quanto infondato deve essere respinto
e per l'effetto essere confermata la
deliberazione n. 171/2020
emessa dalla Sezione regionale di
controllo per la Calabria.
4. Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano in euro 219,63
(duecentodicianove // 63).
19
PQM
La Corte dei conti, a Sezioni riunite in
sede giurisdizionale in speciale
composizione, rigetta il ricorso ed
accerta il conseguente obbligo del
Comune di Decollatura di
dichiarare il dissesto.
Le spese seguono la soccombenza.
Così deciso a Roma, nella camera di
consiglio del 2 dicembre 2020.
Dispositivo letto in udienza in videoconferenza
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Paolo Bertozzi F.to Mario Pischedda
La presente decisione, il cui
dispositivo è stato letto all'udienza del
2 dicembre 2020 in videoconferenza, è
stata depositata in Segreteria
in dato 1 ° febbraio 2021.
Il Direttore della Segreteria
F.to Maria Laura Iorio