Come previsto la Corte dei Conti boccia definitivamente il Piano di Riequilibrio del comune di Decollatura che ormai andrà in dissesto

 


L’ulteriore ricorso temerario dell’amministrazione Brigante è stato bocciato definitivamente dall’Alta Corte con sentenza n. 3/2021 depositata in data 1 febbraio 2021

Pubblichiamo il testo del provvedimento, omettendo per adesso i commenti visto che dalla lettura della sentenza si capisce benissimo la responsabilità dell'Amministrazione Brigante nella gestione dissennata del comune che ha portato alla bocciatura del piano di riequilibrio ed al conseguente dissesto che dovrà essere dichiarato dal Commissario.

TESTO PROVVEDIMENTO

Sentenza n. 3/2021 / EL

REPUBBLICAITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

composta dai signori magistrati:

Mario PISCHEDDA Presidente

Eugenio MUSUMECI Consigliere

Domenico GUZZI Consigliere

Pierpaolo GRASSO Consigliere

Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere

Valeria FRANCHI Consigliere

Paolo BERTOZZI Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 713 / SR / EL, sul ricorso proposto, ai sensi dell'art. 123

del decreto legislativo n. 174/2016, dal Comune diDecollatura, nel

persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore Angela

Brigante, rappresentato e difeso dall 'Avv. Raffaele Marciano, vieni

da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Nicola

Bultrini con studio a Roma in via Germanico n. 172,

avverso

2

la deliberazione n. 171/2020 del 17 settembre 2020 della Sezione

regionale di controllo per la Calabria che ha rigettato il piano di

riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Decollatura e

avverso ogni altro atto precedente, connesso e conseguenziale

pregiudizievole per il ricorrente.

Visto il ricorso;

visti il ​​decreto presidenziale di fissazione dell'odierna udienza, e il

consenso delle parti a celebrarla mediante collegamento da remoto, in

forma telematica col sistema della videoconferenza, ai sensi

dell'art. 85, comma 3, lett. e) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

visti i decreti presidenziali di composizione del Collegio e di nomina

del relatore del presente giudizio;

esaminati gli atti ei documenti di causa;

uditi, nell'udienza pubblica in videoconferenza del 2 dicembre 2020

con il Segretario d'udienza Maria Elvira Addonizio, il

relatore, Consigliere Paolo Bertozzi, l'Avv. Raffaele Marciano per la

parte ricorrente ed il Pubblico Ministero, nella persona del Vice

Procuratore generale dott.ssa Chiara Vetro.

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 15 ottobre 2020 alla Procura generale

della Corte dei conti, nonché alla Procura regionale presso la Sezione

giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria, alla Sezione

regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria, alla

Commissione per stabilità finanziaria degli enti locali presso il

Ministero dell'interno e alla Prefettura – UTG di Catanzaro, e inoltre al

3

Ministero dell'interno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e depositato in pari dati

presso la segreteria di queste Sezioni riunite, il Comune di

Decollatura, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro

tempore, ha impugnato la deliberazione n. 171/2020 del 17 settembre

2020 con la quale la Sezione regionale di controllo per la Calabria della

Corte dei conti ha denegato l'approvazione del piano di riequilibrio

finanziario pluriennale adottato dall'ente con la deliberazione n. 16

del 5 giugno 2018, assunta dal Commissario straordinario con i poteri

del consiglio comunale.

2. Si espongono di seguito, sinteticamente, le vicende che hanno

portato al ricorso oggetto del presente giudizio.

2.1. All'emergere di una situazione di squilibrio di bilancio non

superabile con gli ordinari strumenti di ripiano, il Comune di

Decollaturaha dato avvio alla procedura di cui all'art. 243-bis del

TUEL all'esito della quale, con la deliberazione del Commissario

straordinario n. 16 del 5 giugno 2018, ha approvato un piano di

riequilibrio pluriennale della durata di 4 anni ritualmente trasmesso

alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla

Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Il piano, che non prevede il ricorso all'anticipazione sul fondo di

rotazione di cui all'art. 243-ter del TUEL, espone passività per euro

760.007,68 determina dai seguenti fattori:

- disavanzo di amministrazione per euro 202.003,32;

- passività potenziali per euro 100.000;

4

- debiti fuori bilancio per euro 368.952,20;

- accantonamenti per società partecipata ASSE (in liquidazione) per

euro 89.052,16.

Per il ripiano della massa passiva così quantificata sono individuate,

essenzialmente, le seguenti misure:

- maggiori entrate, a seguito dell'aumento delle aliquote delle

entrate proprie IMU e Addizionale comunale IRPEF, per un totale

di euro 932.600;

- minori spese correnti, per un totale di euro 94.607, derivanti da

riduzione di spesa del personale per pensionamenti.

2.2. Espletata l'istruttoria prescritta dall'art. 243-quater, comma 1, del

TUEL, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ha

redatto la relazione finale sul piano di riequilibrio del Comune,

trasmettendola alla Sezione regionale di controllo con nota del

13 novembre 2019. Detta relazione, dopo averne rilevato diversi

profili di criticità, considera il piano non in linea con i contenuti

richiesti dalle disposizioni normative di riferimento e con le

indicazioni contenute nelle linee guida elaborate dalla Corte dei conti.

2.3. La Sezione regionale di controllo, acquisita la valutazione di

segno negativo della Commissione ministeriale, ha ritenuto di

richiedere al Comune ulteriori informazioni sull'attuale situazione

finanziaria e sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio nel

periodo intercorso dall'approvazione dello stesso.

Alla richiesta di integrazione istruttoria formulata con nota del

6 dicembre 2019, il Comune, dopo varie istanze di proroga, ha dato

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risposta in data 4 luglio 2020.

La Sezione regionale di controllo per la Calabria, con la deliberazione

n. 171/2020 del 17 settembre 2020, ha quindi negato l'approvazione

del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di

Decollatura, evidenziandone diffusi elementi di criticità, dovuti a

disfunzioni gestionali uniscono a incongruenze contabili.

3. Contro la pronuncia di diniego dell'approvazione del piano ha

proposto ricorso il Comune sulla base dei motivi di seguito specificati.

3.1. Con il primo motivo di ricorso se ne denuncia l'illegittimità per

eccesso di potere; travisamento ed erronea valutazione dei fatti,

contraddittorietà tra più provvedimenti e illogicità manifesta; difetto

di istruttoria e motivazione insufficiente.

Evidenzia innanzitutto il ricorrente l'andamento della gestione di

cassa nel quadriennio 2016-2019 da cui si evince che il Comune non

ha mai fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria, a fronte di una

giacenza di cassa libera un bell'esercizio in progressivo aumento.

Si espone allo stesso modo l'andamento delle entrate (e anche delle

spese) in conto competenza e in conto residui nel biennio 2018-2019,

rimarcando che la capacità di riscossione delle entrate tributarie del

titolo I si attesta per la gestione di competenza su valori prossimi al

70 per cento, e comunque superiori alla media regionale.

Sostiene infine il Comune che i risultati di amministrazione degli

esercizi 2018 e 2019 sono in linea con gli obiettivi attesi dal piano,

essendo stata garantita la totale copertura delle quote previste e il

rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

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Alla luce delle predette risultanze contabili, si ritiene quindi il ricorrente

che non possono ravvisarsi ragioni per procedere alla dichiarazione

di dissesto di un ente con cassa attiva, avanzo di competenza e con un

esiguo disavanzo di amministrazione.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso il Comune denuncia

l'illegittimità della deliberazione impugnata per violazione e falsa

applicazione degli artt. 243-bis e 243-quater del TUEL; difetto assoluto

dei presupposti; erroneità di motivazione e istruttoria.

Si sostiene al riguardo che la sezione regionale abbia basato le proprie

valutato sulle criticità del piano presentato dalla precedente

gestione commissariale, senza considerare che, dopo l'insediamento

dell'attuale amministrazione, intervenuto in epoca successiva alla sua

adozione, è stata avviata dall'operazione di risanamento delle finanze

comunali.

Si precisa infatti, sulla scorta della giurisprudenza contabile citata, che

il riequilibrio finanziario dell'ente deve essere considerato in una

visione prospettica in cui non possono essere sottovalutati i possibili

sviluppi e l'efficacia nel divenire delle misure correttive adottate.

Ritiene quindi il ricorrente che solo l'inattendibilità complessiva del

piano o la sua irrealizzabilità potrebbe escludere una proiezione di

lungo periodo sulla sua sostenibilità, anche in considerazione del

fatto che il dissesto deve essere ritenuto l'extrema ratio in presenza di

indizi circa l'esperibilità di una diversa politica gestionale.

3.3. Conclude quindi il Comune chiedendo a queste Sezioni riunite:

- in via principale, di annullare la deliberazione impugnata e,

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conseguentemente, approvare direttamente il piano di riequilibrio

finanziario prodotto dal Comune oppure, previo mero

annullamento, rinviare alla Sezione regionale per il riesame e

l'eventuale approvazione sulla base degli indirizzi che verranno

impartiti;

- in via ancora subordinata, emettere sentenza non definitiva o, in

alternativa, ordinanza istruttoria, disponendo, se del caso, che la

Sezione regionale compia un riesame delle risultanze della

istruttoria svolta, sulla base delle censure proposte.

4. Con memoria depositata in data 19 novembre 2020 si è costituita in

giudizio la Procura generale, la quale, dopo aver riassunto i contenuti

fondamentali del piano di riequilibrio e la disamina della sezione

regionale, ha ritenuto i motivi di ricorso inammissibili e comunque

non accogliibili nel merito.

4.1. In ordine al primo motivo di ricorso si considerano prive di

fondamento le doglianze dell'ente circa il travisamento e l'erronea

valutazione dei fatti da parte della Sezione regionale.

In particolare, in relazione all'asserito incremento della giacenza di

cassa dell'ente e al mancato ricorso all'anticipazione di tesoreria,

evidenzia la Procura come siano rimaste senza sostanziale risposta le

richieste istruttorie della Sezione sulle ragioni per cui, pur in presenza

di cassa libera, il Comune:

- abbia fatto ricorso all'anticipazione di cui al decreto-legge

n. 35/2013;

- non abbia comunque dato corso al pagamento dei debiti

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commerciali;

- non abbia provveduto a rideterminare la cassa vincolata come

richiesto dall'organo di revisione.

Parimenti, in relazione alla sostenuta elevata capacità di riscossione

delle entrate tributarie, sottolinea la Procura il carattere parziale della

rappresentazione fornita dall'ente a fronte della più completa

ricostruzione della Sezione regionale che le attesta ad un livello

percentuali inferiori e, in ogni caso, insufficiente per fare

fronte con tempestività ai pagamenti richiesti sia in conto competenza

che in conto residui.

Rileva allo stesso modo la Procura, infine, la scarsa significatività

della prospettazione dei risultati di amministrazione del periodo

2018-2019 con cui il Comune pretende di dimostrare il conseguimento

degli obiettivi del piano e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Si osserva al riguardo che non sono presi in considerazione né fatte

oggetto di specifica contestazione da parte dell'ente una serie di

censure mosse dalla Sezione regionale attinenti, in special modo,

all'omissione di passività incidenti sulla corretta determinazione del

risultato di amministrazione e sulla completa quantificazione della

massa passiva da ripianare (tra le quali l'insufficiente

accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo

perdite società partecipate, oltre al mancato pagamento dei debiti

fuori bilancio previsti dal piano negli esercizi considerati).

4.2. In ordine al secondo motivo di ricorso sostiene la Procura che la

Sezione regionale ha compiuta una disamina che, lungi dal limitarsi,

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come asserito dal ricorrente, alla situazione esistente all'epoca

dell'adozione del piano, ne ha analizzato anche la successiva

evoluzione.

Si rimarca al riguardo la circostanza che la deliberazione di diniego è

stata adottata a seguito di una lunga e articolata istruttoria che ha

portato a considerare anche le risultanze contabili del rendiconto del

2019 e che ha palesato l'inattendibilità complessiva del piano.

4.3. In conclusione la Procura generale, alla luce delle considerazioni

esposte, chiede che il ricorso sia respinto con conseguente condanna

del soccombente al pagamento delle spese di giudizio.

5. Nell'adunanza pubblica in videoconferenza, il difensore del

Comune insiste per l'accoglimento del ricorso, evidenziando che la

parziale ottemperanza da parte dell'ente alle istruttorie formulate

dalla Sezione regionale è da imputare essenzialmente al passaggio

dalla gestione commissariale a quella ordinaria, la quale, come

dimostrato dai documenti contabili prodotti, ha comunque ottenuto

una consistente riduzione del disavanzo di amministrazione.

Il Pubblico ministero illustra le argomentazioni formulate nella

propria memoria e, ritenuta corretta analisi svolta dalla Sezione di

controllo regionale in ordine alla non congruità del piano di

riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune ricorrente,

insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e non può essere accolto.

1.1. Con il primo motivo, il Comune deduce l'illegittimità della

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deliberazione impugnata per travisamento ed erronea valutazione

dei fatti rispetto alla condizione finanziaria dell'ente

presente da:

- persistente giacenza di cassa libera a fine esercizio;

- una buona capacità di riscossione delle entrate, sia in conto

competenza che in conto residui;

- risultati di amministrazione che, sebbene in disavanzo, registrano

un costante miglioramento in linea con gli obiettivi del piano di

riequilibrio.

Si tratta di elementi che, secondo il ricorrente, confermerebbero la

sostenibilità e la persistente realizzabilità del piano a dispetto del

giudizio di non congruità espresso dalla Sezione regionale di

controllo che, viceversa, imporrebbe l'obbligatoria dichiarazione di

dissesto del Comune.

1.2. Prima di procedere alla verifica di ciascuno di essi nel quadro del

primo motivo di ricorso, appare opportuno premettere, sul solco della

consolidata giurisprudenza di queste Sezioni riunite, alcune

considerazioni sulla struttura del piano di riequilibrio finanziario

pluriennale e sulla natura del relativo giudizio di congruità affidato

alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

1.3. Come è noto ai fini della corretta e regolare predisposizione del

piano, l'art. 243-bis del TUEL esige un'attenta ricognizione e una

precisa quantificazione sia delle passività da ripianare sia delle

misure di risanamento da adottare.

La struttura bipartita del contenuto del piano che emerge dalla legge

11

ne evidenzia quindi una duplice natura, al contempo "ricognitiva"

rispetto ai fattori di squilibrio e “programmatica” rispetto alle misure

di riequilibrio (cfr. Sezioni riunite, sentenza n. 34/2015 / EL).

La fase ricognitiva esige infatti la precisa quantificazione della massa

passiva iniziale e costituire, come tale, il presupposto per la corretta

attività contabile e giuridica del piano, rappresentando

obiettivo del risanamento in termini di risorse straordinarie da

recuperare.

La fase programmatica richiede, di contro, la predisposizione di

misure in grado di conseguire il risanamento attraverso il progressivo

e completo recupero delle passività emerse dalla ricognizione iniziale.

Ebbene, il giudizio sulla congruità del piano di riequilibrio rimesso

alle sezioni regionali di controllo investe entrambe queste fasi.

Esso consiste infatti in una preventiva verifica della corretta

quantificazione della massa passiva iniziale in base a criteri di

veridicità e completezza e in una successiva valutazione dell'idoneità

delle misure indicate a darne copertura totale nei tempi stabiliti, in

ragione dell'attendibilità delle relative previsioni di entrata e di spesa

(cfr. Sezioni riunite, sentenza n. 34/2015 / EL).

Sussiste peraltro una pregiudizialità logica e giuridica tra i giudizi

attinenti alle due fasi, dal momento che l'idoneità delle misure

pianificate dipende, innanzitutto, da una quantificazione “veritiera e

corretta ”delle passività complessive alle quali occorre trovare

copertura nella proiezione temporale prescelta dall'ente, e solo in un

secondo momento dalla concreta attuabilità delle stesse (cfr. Sezioni

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riunite, sentenza n. 15/2019 / EL).

1.4. Nel caso in esame, la Sezione regionale ha negato l'approvazione

del piano di riequilibrio adottato dal Comune sulla base di un

giudizio concernente, ancor prima che l'attendibilità delle misure di

ripiano, proprio la determinazione della massa passiva iniziale di cui

è accertata la non corretta e completa quantificazione.

La pronuncia impugnata evidenzia infatti che la massa passiva

indicata nel piano di riequilibrio sulla base delle rilevazioni effettuate

a chiusura di cassa 2017 (euro 760.007,68) appare fortemente

sottostimata rispetto a quella effettiva a causa di numerose

irregolarità e incongruenze, riscontrate in primo luogo nella

determinazione del risultato di amministrazione dello stesso esercizio

2017 e rinvenute anche in quelli degli esercizi successivi. (minori

accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo rischi

per le passività potenziali; inattendibilità dei fondi vincolati; mancata

applicazione agli esercizi 2015, 2016 e 2017 delle quote di ripiano del

maggior disavanzo da riaccertamento straordinario, anch'esso

sottostimato; residui passivi parimenti sottovalutati con incidenza

sulla reale dimensione dei debiti fuori bilancio).

Si tratta di una serie di precise e puntuali irregolarità gestionali e

incongruenze contabili accertate dalla Sezione regionale di controllo

all'esito di una scrupolosa indagine sulla situazione economico

finanziaria dell'ente in un arco pluriennale, rispetto alle quali il

Comune ricorrente non ha attuate specifiche contestazioni o fornito

precisazioni decisive.

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In assenza di queste ultime il giudizio di non congruità del piano di

riequilibrio per l'incertezza della massa passiva iniziale espresso dalla

Sezione regionale appare al Collegio fondato e del tutto coerente con

le risultanze istruttorie.

Esso inoltre, anche in considerazione della preminenza sopra

affermata rispetto ad ogni ulteriore valutazione sulle misure di

risanamento, non si presta ad essere smentito dai generici argomenti

proposti dal ricorrente una dimostrazione dell'attuale realizzabilità del

riequilibrio finanziario.

1.5. In questo senso appare innanzitutto priva di pregio l'asserzione

del Comune che reputa in linea con gli obiettivi del piano i risultati di

amministrazione degli esercizi 2018 e 2019, dai quali si evincerebbe la

totale copertura delle quote di ripiano in esso previste.

Questi infatti, quantunque evidenzino disavanzi in progressiva

Abbassare risentono necessariamente del difetto di quantificazione

delle passività sopra richiamate, risultando palesemente sottostimati e

perciò inidonei un fungere da parametro per una valutazione positiva

sul conseguimento degli obiettivi intermedi di riequilibrio.

L'impossibilità di considerare i risultati attesi dal piano è

ulteriormente dimostrata dal mancato riconoscimento e pagamento

dei debiti fuori bilancio rispetto ai quali, come accertato nella

deliberazione impugnata, non sono stati nemmeno forniti accordi

transattivi atti a confermarne la rateizzazione secondo la tempistica

programmata; circostanza quest'ultima che avrebbe dovuto

comportarne il computo integrale nel risultato di amministrazione di

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ciascun esercizio ad ulteriore peggioramento dei disavanzi e che,

secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile,

varrebbe di per sé sola ad escludere la congruità del piano di

riequilibrio (cfr. Sezioni riunite, sentenza n. 38/2015 / EL ove si

afferma che “il mancato accordo con i creditori non rappresenta solo un

requisito di legittimità del piano, ma un vero e proprio presupposto

sostanziale per valutare la congruità ”).

1.6. Non assumere parimenti rilievo, un favore della pretesa sostenibilità

del piano, la giacenza di cassa libera di cui si dichiara l'esistenza alla

chiusura di ogni esercizio.

Ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, infatti, la persistente

disponibilità di cassa che escluda il continuo ricorso ad anticipazioni da

parte del tesoriere appare una condizione necessaria, ma non anche

sufficiente laddove, come nel caso in esame, questa non basti a far fronte

ai più consistenti debiti e alle altre passività registrate dai disavanzi di

amministrazione, per di più se queste risultano sottostimate.

I dati forniti, del resto, non possono ritenersi nemmeno pienamente

attendibili dal momento che l'ente, né con la risposta istruttoria, né

tantomeno con il presente ricorso, ha fornito elementi utili a

confermarne la veridicità a fronte delle incongruenze già rilevate dalla

Sezione regionale e ribadite in questa sede dal Pubblico ministero.

Il fatto che il Comune abbia usufruito dell'anticipazione di cui al

decreto-legge n. 35/2013, così come il fatto che non abbia provveduto

al tempestivo pagamento di parte dei debiti liquidi ed esigibili in

modo da ridurre la passività a proprio carico, sono circostanze che

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inducono nutrire forti dubbi sulla reale disponibilità di cassa libera,

della quale una condotta improntata ad una sana gestione finanziaria

avrebbe richiesto l'immediato impiego. Tali dubbi sono ulteriormente

alimentati dal mancato adeguamento dell'ente alla richiesta

dell'Organo di revisione di rideterminazione della cassa vincolata e

del quale non sono state fornite giustificazioni in sede istruttoria.

Appare del tutto evidente che un dato contabile, quantunque attestato

da documenti ufficiali, non possa essere considerato il sintomo di una

sana e regolare gestione finanziaria fintanto che permangano

incertezze sulla sua attendibilità e sulla sua veridicità che l'ente non

contribuisca a superare, generare precisi riscontri delle operazioni

effettuate e delle iscrizioni eseguite.

1.6. Allo stesso modo l'asserita efficienza nell'attività di riscossione, oltre

a non valere di per sé stessa a confermare la congruità del piano, risulta

smentita, o quantomeno fortemente ridimensionata, dalle valutazioni

negativo della Sezione regionale sull'attendibilità e sull'adeguatezza

delle misure di incremento di entrata adottate dall'ente.

Si ricorda al riguardo che un giudizio di attendibilità delle previsioni

di entrata finalizzato ad esprimere una valutazione positiva di un

piano di riequilibrio pluriennale richiede la dimostrazione

dell'attitudine della misura indicata a produrre, non tanto un

generico incremento delle risorse, bensì l'introito programmato in

ragione di una determinata massa passiva da ripianare, secondo una

scansione temporale predefinita.

Non basta quindi attestare, come fatto dal Comune ricorrente, che la

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capacità di riscossione sia tra le più elevate nei comuni della Regione,

senza mostrare al contempo che gli introiti che ne derivano siano in

grado di assicurare il ripiano nel periodo programmato di una massa

passiva correttamente quantificata.

Al contrario la minuziosa analisi a cui la Sezione regionale di controllo

ha sottoposto l'andamento delle entrate dell'ente nel quinquennio

2015-2019 ha dimostrato in primo luogo che le riscossioni di parte

corrente dei titoli I e III non raggiungono mai livelli di realizzazione

ottimale né in conto competenza (2015: 65,72%, 2016: 68,34%, 2017:

68,51%, nel 2018: 60,99%, 2019: 66,47%), né tantomeno in conto residui

(2015: 51,02%, 2016: 36,90%, 2017: 35,99%, 2018: 19,73, 2019 del

28,73%), determinando l'accumulo e il progressivo incremento di una

ingente mole di residui attivi conservati nel conto del bilancio.

All'interno del quadro sopra descritto è stato altresì dimostrato che le

riscossioni relative alle entrate tributarie da cui era atteso il maggior

gettito a copertura delle passività (IMU e Addizionale IRPEF) non

hanno comunque registrato gli incrementi nella misura prevista dal

piano di riequilibrio, tanto più rispetto ad una massa passiva

palesemente sottostimata.

1.7. Le considerazioni effettuate impongono quindi di confermare

sotto questo profilo il giudizio negativo sulla sostenibilità del piano

di riequilibrio.

2. Con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta l'illegittimità

della deliberazione impugnata per violazione e falsa applicazione

degli artt. 243-bis e 243-quater del TUEL, ravvisandovi il difetto

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assoluto dei presupposti, così come l'erroneità della motivazione e

dell'istruttoria.

Sostiene al riguardo il ricorrente che la Sezione regionale avrebbe

basato il proprio giudizio negativo sulle criticità del piano di

riequilibrio presentato dalla precedente gestione commissariale,

omettendo di considerare il nuovo impulso impresso al risanamento

delle finanze dell'ente dalla nuova amministrazione comunale.

Anche questo motivo è da ritenersi infondato in quanto palesemente

contraddetto dai fatti.

La sezione regionale ha sottoposto il piano ad una attenta e minuziosa

disamina sulla base di un'analisi che non si è limitata a rilevare la

situazione finanziaria esistente al momento in cui questo è stato

adottato, ma che, contrariamente a quanto asserito dal Comune, ne ha

appurato la successiva evoluzione rispetto agli obiettivi di ripiano

programmati, arrivando di qui a formulare un giudizio prospettico

sulla non sostenibilità dello stesso.

Prova ne è il fatto che la pronuncia di diniego, come evidenziato anche

dalla Procura generale, è arrivata all'esito di una lunga e articolata

istruttoria nel corso della quale, nonostante l'ente non abbia spesso

fornito informazioni esaustive, sono state compiutamente prese in

esame anche le risultanze contabili degli esercizi 2018 e 2019,

corrispondenti ai primi 2 anni di esecuzione del piano.

Si deve quindi ritenere che la Sezione regionale di controllo abbia

fatto corretta applicazione del principio più volte proposti da queste

Sezioni riunite, ed evocato anche dal ricorrente con i richiami alla

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giurisprudenza contabile citata, sulla necessità di una visione

dinamica della condizione economica e finanziaria dell'ente che porti

considerare le variazioni migliorative o peggiorative eventualmente

intervenute tra il momento della programmazione del riequilibrio e

quello della verifica della sua congruità (cfr. Sezioni riunite, sentenze

n. 31/2019 / EL; n. 24/2018 / EL; n. 34/2014 / EL).

Va tuttavia precisato che un'analisi fondata su una visione dinamica

nei termini sopra non può in ogni caso prescindere da una

positiva valutazione sulla veridicità e sull'attendibilità dei dati

contabili indicati nel piano di riequilibrio e nei successivi documenti

contabili dell'ente (cfr. Sezioni riunite sentenza n. 8/2018 / EL).

E 'proprio questa valutazione dinamicamente estesa all'esame della

situazione coeva alla pronuncia impugnata che, rilevandone la mancata

realizzazione nei primi due anni di esecuzione rispetto ad obiettivi

comunque condizionati dal difetto di determinazione delle massa

passiva iniziale, ha dimostrato l'attendibilità complessiva del piano di

riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Decollatura,

precludendo qualsiasi giudizio positivo sulla sua sostenibilità.

3. In conclusione, queste Sezioni riunite in speciale composizione,

sulla base delle argomentazioni sopra esposte, ritengono che il ricorso

del Comune di Decollatura in quanto infondato deve essere respinto

e per l'effetto essere confermata la deliberazione n. 171/2020

emessa dalla Sezione regionale di controllo per la Calabria.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 219,63

(duecentodicianove // ​​63).

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PQM

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale

composizione, rigetta il ricorso ed accerta il conseguente obbligo del

Comune di Decollatura di dichiarare il dissesto.

Le spese seguono la soccombenza.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020.

Dispositivo letto in udienza in videoconferenza

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Paolo Bertozzi F.to Mario Pischedda

La presente decisione, il cui dispositivo è stato letto all'udienza del

2 dicembre 2020 in videoconferenza, è stata depositata in Segreteria

in dato 1 ° febbraio 2021.

Il Direttore della Segreteria

F.to Maria Laura Iorio

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