E' inutile abbiare alla Luna... La sentenza è inappellabile ed il Dissesto, purtroppo per noi decollaturesi, è sicuro

 


Dopo la pubblicazione dei  nostri articoli più persone ci hanno riferito che l’ex Sindaco andrebbe dicendo in giro che “la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti non è definitiva…che è ancora tutto da vedere… che è possibile fare appello … e che lei si batterà per risolvere questa cosa.

Purtroppo per lei e per tutti noi decollaturesi dobbiamo informare i cittadini del fatto che, anche se le sentenze della Corte dei Conti possono essere impugnate per revocazione oppure con ricorso in Cassazione, nel nostro caso questa possibilità non esiste perché non c’è nessuno dei presupposti elencati agli articoli 202 e 207 del Codice di Giustizia Contabile.

Al Sindaco non resta che rassegnarsi ed a concentrarsi per cercare di difendersi, insieme ai suoi fidi assessori, per le responsabilità contabili, per le quali saranno chiamati in giudizio presso la Corte dei conti di Catanzaro, per i danni arrecati al comune con gli atti amministrativi che hanno generato il dissesto, e presso l’autorità giudiziaria per gli aspetti penali delle violazioni di legge.

Noi di LISTA UNICA ci auguriamo che TUTTI i componenti dell’amministrazione Brigante incomincino a rendersi conto del danno che hanno provocato al Comune ed a se stessi e agiscano di conseguenza evitando le chiassate, specialmente di qualche familiare, ed i sogni di rivincite impossibili perché una campagna elettorale come quella del 2018 non potrà esistere più.

Noi auguriamo loro che la Corte dei Conti di Catanzaro sia clemente, così come anche qualche giudice del Tribunale di Lamezia, però allo stesso tempo riteniamo giusto avvisarli che il popolo decollaturese non è più disponibile a sopportare comportamenti arroganti e angherie e quotidianamente a noi, che siamo stati l’unica opposizione, viene chiesto di pubblicare tutto quello che abbiamo appreso e non solo le solite e gravissime pratiche già dette e ridette.

Per dimostrare che la sentenza nei fatti è inappellabile e definitiva riportiamo il testo di alcuni articoli del Codice di Giustizia Contabile.

Art. 202

(Casi di revocazione)

1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando:

a) sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;

b) la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato;

c) si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;

d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;

e) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo;

f) la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa ; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

g) la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

2. Il pubblico ministero può, altresì, impugnare per revocazione la sentenza pronunciata senza che egli sia stato sentito, ovvero, quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.
3. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), purché la scoperta del dolo o della falsità, o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. (1)
4. Se i fatti menzionati al comma 3 avvengono durante il corso del termine per l'appello, il medesimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno dell'avvenimento.

 Art. 207

(Motivi di ricorso)

Le decisioni della Corte dei conti in grado d'appello o in unico grado, e quelle di cui all'articolo 144, possono essere impugnate innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi degli articoli 362 del codice di procedura civile e 111, ottavo comma, della Costituzione, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

 Art. 178

(Termini per le impugnazioni e decorrenza) (1)

1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni. E' anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello.

Tags:

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn more
Ok, Go it!