Dopo
la pubblicazione dei nostri articoli più
persone ci hanno riferito che l’ex Sindaco andrebbe dicendo in giro che “la
sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti non è definitiva…che è
ancora tutto da vedere… che è possibile fare appello … e che lei si batterà per
risolvere questa cosa.”
Purtroppo
per lei e per tutti noi decollaturesi dobbiamo informare i cittadini del fatto che,
anche se le sentenze della Corte dei Conti possono essere impugnate per
revocazione oppure con ricorso in Cassazione, nel nostro caso questa
possibilità non esiste perché non c’è nessuno dei presupposti elencati agli articoli
202 e 207 del Codice di Giustizia Contabile.
Al
Sindaco non resta che rassegnarsi ed a concentrarsi per cercare di difendersi,
insieme ai suoi fidi assessori, per le responsabilità contabili, per le quali
saranno chiamati in giudizio presso la Corte dei conti di Catanzaro, per i
danni arrecati al comune con gli atti amministrativi che hanno generato il
dissesto, e presso l’autorità giudiziaria per gli aspetti penali delle
violazioni di legge.
Noi
di LISTA UNICA ci auguriamo che TUTTI i componenti dell’amministrazione
Brigante incomincino a rendersi conto del danno che hanno provocato al Comune
ed a se stessi e agiscano di conseguenza evitando le chiassate, specialmente di
qualche familiare, ed i sogni di rivincite impossibili perché una campagna
elettorale come quella del 2018 non potrà esistere più.
Noi auguriamo
loro che la Corte dei Conti di Catanzaro sia clemente, così come anche qualche
giudice del Tribunale di Lamezia, però allo stesso tempo riteniamo giusto
avvisarli che il popolo decollaturese non è più disponibile a sopportare
comportamenti arroganti e angherie e quotidianamente a noi, che siamo stati l’unica
opposizione, viene chiesto di pubblicare tutto quello che abbiamo appreso e non
solo le solite e gravissime pratiche già dette e ridette.
Per
dimostrare che la sentenza nei fatti è inappellabile e definitiva riportiamo il
testo di alcuni articoli del Codice di Giustizia Contabile.
Art.
202
(Casi
di revocazione)
1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando:
a)
sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
b) la
sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in
giudicato;
c) si
è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la
sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o
dichiarate tali prima della sentenza;
d)
dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la
parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per
fatto dell'avversario;
e)
per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o
doppio impiego ovvero errore di calcolo;
f) la
sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti
della causa ; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla
supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure
quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente
stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un
punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
g) la
sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa
giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.
2. Il
pubblico ministero può, altresì, impugnare per revocazione la sentenza pronunciata
senza che egli sia stato sentito, ovvero, quando la sentenza è l'effetto della
collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.
3. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere
impugnate per revocazione nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed
e), purché la scoperta del dolo o della falsità, o il recupero dei documenti o
la pronuncia della sentenza che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta
omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo siano avvenuti
dopo la scadenza del termine suddetto. (1)
4. Se i fatti menzionati al comma 3 avvengono durante il corso del termine per
l'appello, il medesimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno
dell'avvenimento.
(Motivi
di ricorso)
Le decisioni della Corte dei conti in grado d'appello o in unico grado, e quelle di cui all'articolo 144, possono essere impugnate innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi degli articoli 362 del codice di procedura civile e 111, ottavo comma, della Costituzione, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
(Termini
per le impugnazioni e decorrenza) (1)
1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di
cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta
giorni. E' anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e
l'opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni
di appello.