Il ricorso temerario, a
nostro giudizio proposto dal Sindaco e dalla sua Giunta al solo fine di rimandare la conclusione di
questa triste vicenda, è stato sonoramente bocciato e giorno 1 febbraio è stata
depositata la sentenza definitiva che, insieme all’ordinanza n. 171/2020,
sancisce definitivamente che il dissesto del Comune, che il commissario
Prefettizio dovrà dichiarare in tempi ristretti, è dovuto ad una gestione confusa,
e spesso in contrasto con le norme di legge, portata avanti a partire dal 2015,
anche nel cambio di amministrazione, dalla medesima responsabile del servizio finanziario,
supportata da una società informatica.
"Noi come gruppi di
minoranza – dichiarano Gigi De Grazia e Mario Perri – è dal 2016 che abbiamo
chiesto, prima al sindaco Cardamone e poi alla D.ssa Brigante, di fare chiarezza
sull’attendibilità dei numeri delle contabilità comunali e l’istituzione di una
commissione consiliare per esaminare la situazione finanziaria.
Non abbiamo mai avuto
risposta perché nell’elezioni del 2016 la responsabile del servizio finanziario
sponsorizzava la Cardamone (il figlio era candidato nella lista ed ha ricoperto
l’incarico di assessore) ed in quelle del 2018 la Brigante: dopo la vittoria
elettorale le due sindache sono state in perfetto accordo nella gestione
finanziaria dell’Ente.
Per onestà politica
dobbiamo riconoscere che lo squilibrio finanziario iniziato nel 2015, sotto la
gestione del Sindaco Cardamone, ha avuto inizio per una decisione politica di
stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili che, pur non avendo la
copertura finanziaria necessaria, aveva almeno una motivazione pienamente
condivisibile sul piano morale perché tendente a dare dignità a dei lavoratori precari
da anni.
Al contrario il mancato
rispetto delle previsioni del Piano di riequilibrio, approvato dal Commissario
Prefettizio ed ereditato dall’Amministrazione Brigante, è consistito in una
serie di atti amministrativi portati avanti nella convinzione che “oggi comandiamo
noi e facciamo quello che vogliamo”.
Anche il non aver mai
risposto alle interrogazioni dei consiglieri e soprattutto alle richieste della
Corte dei Conti ha dimostrato il delirio di onnipotenza che ha oscurato la
mente di persone che, non avendo alcuna competenza in materia amministrativa,
non potevano che combinare il disastro che è stato certificato dalle Sezioni
Riunite della Corte dei Conti con sentenza ormai inappellabile.
Noi invitiamo tutti quelli che hanno avuto responsabilità nel dissesto finanziario del Comune di Decollatura ad avere la decenza di stare zitti perché sbagliare può capitare a tutti e chi fa ammenda merita rispetto, al contrario di chi racconta bugie che sono facilmente smentite dalle carte ufficiali. Ci riferiamo in particolare a chi, per sminuire le pesantissime responsabilità del Sindaco Brigante e della sua Giunta, cerca di dire che la colpa è di amministrazioni passate.A queste persone diciamo chiaro:
- su 15 punti dell’ordinanza n.171 uno riguarda l’amministrazione Cardamone per il Consuntivo 2015 ed a tale criticità aveva posto riparo il Commissario Rotundo con il Piano di Riequilibrio Finanziario:
- 14 punti di contestazione su 15 riguardano l’operato dell’amministrazione Brigante
- Le amministrazioni comunali guidate da Mario Perri non sono citate dalla Corte dei Conti e la delibera di approvazione del Conto Consuntivo 2010 (approvata dal Sindaco Cardamone e dalla sua giunta) sancisce in modo inequivocabile che il Comune di Decollatura alla data del 31 dicembre 2010 aveva un attivo di 146.000 euro CENTOQURANTESEIMILA.
Per rinfrescare la
memoria a qualcuno riportiamo degli stralci dell’ultima sentenza, che abbiamo
già pubblicato in un nostro articolo precedente, e gli auguriamo buona lettura.
…Rileva allo stesso modo la Procura, infine, la scarsa significatività
della prospettazione dei risultati di amministrazione del periodo 2018-2019 con
cui il Comune pretende di dimostrare il conseguimento degli obiettivi del piano
e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Si osserva al riguardo che non
sono presi in considerazione né fatte oggetto di specifica contestazione da
parte dell’ente una serie di censure mosse dalla Sezione regionale attinenti,
in special modo, all’omissione di passività incidenti sulla corretta
determinazione del risultato di amministrazione e sulla completa
quantificazione della massa passiva da ripianare (tra le quali l’insufficiente
accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo perdite
società partecipate, oltre al mancato pagamento dei debiti fuori bilancio
previsti dal piano negli esercizi considerati)…
…La pronuncia impugnata evidenzia infatti che la massa
passiva indicata nel piano di riequilibrio sulla base delle rilevazioni
effettuate a chiusura dell’esercizio 2017 (euro 760.007,68) appare fortemente
sottostimata rispetto a quella effettiva a causa di numerose irregolarità e
incongruenze, riscontrate in primo luogo nella determinazione del risultato di
amministrazione dello stesso esercizio 2017 e rinvenute anche in quelli degli
esercizi successivi. (minori accantonamenti al fondo crediti di dubbia
esigibilità e al fondo rischi per le passività potenziali; inattendibilità dei
fondi vincolati; mancata applicazione agli esercizi 2015, 2016 e 2017 delle
quote di ripiano del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario,
anch’esso sottostimato; residui passivi parimenti sottovalutati con incidenza
sulla reale dimensione dei debiti fuori bilancio). Si tratta di una serie di
precise e puntuali irregolarità gestionali e incongruenze contabili accertate
dalla Sezione regionale di controllo all’esito di una scrupolosa indagine sulla
situazione economico finanziaria dell’ente in un arco pluriennale, rispetto
alle quali il Comune ricorrente non ha effettuato specifiche contestazioni o
fornito decisive precisazioni…
…I dati forniti, del resto, non possono ritenersi nemmeno
pienamente attendibili dal momento che l’ente, né con la risposta istruttoria,
né tantomeno con il presente ricorso, ha fornito elementi utili a confermarne
la veridicità a fronte delle incongruenze già rilevate dalla Sezione regionale
e ribadite in questa sede dal Pubblico ministero…
…Appare del tutto evidente che un dato contabile, quantunque
attestato da documenti ufficiali, non possa essere considerato il sintomo di
una sana e regolare gestione finanziaria fintanto che permangano incertezze
sulla sua attendibilità e sulla sua veridicità che l’ente non contribuisca a
superare, fornendo precisi riscontri delle operazioni effettuate e delle
iscrizioni eseguite…
…Prova ne è il fatto che la pronuncia di diniego, come
evidenziato anche dalla Procura generale, è arrivata all’esito di una lunga e
articolata istruttoria nel corso della quale, nonostante l’ente non abbia
spesso fornito informazioni esaustive, sono state compiutamente prese in esame
anche le risultanze contabili degli esercizi 2018 e 2019, corrispondenti ai
primi 2 anni di esecuzione del piano…