Per la prossima amministrazione sarà relativamente facile affrontare
la problematica del dissesto, visto che ci sarà un commissario e le procedure
di legge da rispettare sono precise e definite.
Al contrario sarà molto difficile, così come lo è per il
commissario, erogare i servizi in assenza di personale, e di responsabili di
servizio competenti, che non è possibile assumere stante i vincoli di
legge, per gli sforamenti dell’amministrazione Brigante e del dissesto
provocato dalla stessa.
Per quanto riguarda questo punto noi riteniamo che per il primo
anno debbano porsi in atto le seguenti soluzioni:
1.
Nomina di un segretario/a comunale
a tempo pieno che si assuma anche la responsabilità del Servizio
Amministrativo;
2.
Riattivazione della convenzione con
il Comune di Sellia per avere a metà tempo la dott.ssa Bonacci (fra l’altro
nostra compaesana) come responsabile del Servizio Finanziario;
3.
Convenzione con uno dei comuni
vicini per avere a metà tempo un Responsabile del Servizio Tecnico;
4.
Azzeramento di tutti i contratti
di consulenza e supporto che negli anni sono costati una cifra incredibile ed
hanno contribuito alla distruzione degli uffici e dei servizi;
5.
Eliminazione del famigerato
contratto con la Società di Mondovì e ricostituzione dell’Ufficio Tributi
comunale.
Per portare avanti queste soluzioni sarà necessaria la massima
collaborazione fra tutti i componenti del Consiglio Comunale, nei modi previsti
dal regolamento per il funzionamento del Consiglio, ed anche l’opera di
volontari a supporto dei servizi interni agli uffici (in particolare magari di
ex dipendenti, di persone che hanno avuto esperienze in uffici analoghi e di
liberi professionisti) e nella gestione di quelli esterni.
Per quanto riguarda il volontariato, oltre a supportare e sostenere adeguatamente tutte le associazioni presenti nel territorio, sarà adottato un regolamento per permettere ai singoli cittadini ed associazioni di effettuare volontariato a supporto degli uffici comunali e nelle attività e servizi esterni del Comune.
La bozza del regolamento è la seguente:
Proposta di Regolamento per il Volontariato
COMUNE DI DECOLLATURA
|
Indice |
Art. 1 |
-
Finalità |
Art. 2 |
-
Definizioni |
Art. 3 |
-
Principi |
Art.4 |
-
Ambito di
applicazione |
Art. 5 |
-
Istituzione
dell’albo dei singoli volontari civici |
Art. 6 |
-
Riconoscimento,
formazione e organizzazione dei volontari |
Art. 7 |
-
Formazione
e gestione Albo Volontari Civici |
Art. 8 |
-
Requisiti
richiesti |
Art. 9 |
-
Rinuncia e
revoca |
Art. 10 |
-
Assicurazione,
mezzi, sicurezza |
Art. 11 |
-
Sponsorizzazioni,
riconoscimenti benefici e rimborsi seguenti alla prestazione del servizio civico |
Art. 12 |
-
Doveri e
comportamento dei volontari civici |
Art. 13 |
-
Disposizioni
finali |
Art. 1
Finalità
1.
Il presente Regolamento, in
armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina
il "Servizio di Volontariato Civico per la Cittadinanza attiva " come
espressione del contributo concreto del singolo al benessere della collettività
; esso è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza partecipativa, riferita
alla gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse
generale, con l'obiettivo più profondo ,specialmente rivolto ai giovani,di
radicare nella comunità forme di cooperazione e conoscenza diretta del ruolo
dell’Ente, rafforzando il rapporto di fiducia con l'Istituzione locale e tra i
cittadini stessi. L’apporto dei cittadini riguarda la cura e l’arricchimento
dei beni comuni urbani e il sostegno e ausilio alla erogazione di servizi per
il bene collettivo, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2
e 117 comma 6 della Costituzione.
2.
In particolare, applicando il
principio di sussidiarietà, di cui all’art. 118 della Costituzione, l’Amministrazione
Comunale assume il dovere di sostenere e valorizzare il Servizio di
Volontariato Civico come autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o
associati, volta al perseguimento di finalità di interesse generale.
3.
Il presente Regolamento
rappresenta lo strumento per attuare il citato principio , offrendo una cornice
di riferimento alle diverse occasioni in cui il Comune e i cittadini si alleano
per condividere la responsabilità di concorrere al benessere del proprio territorio.
4.
Le relative disposizioni si
applicano nei casi in cui l’intervento dei cittadini richieda la collaborazione
o risponda alla sollecitazione dell’Amministrazione Comunale.
5.
L’attività di volontariato da
parte delle relative organizzazioni resta disciplinato da specifiche
convenzioni e accordi, nel quadro delle norme specifiche relative alle
prestazioni organizzate su base associativa ,in particolare la legge 11 agosto
1991, n.266.
Art. 2
Definizioni
Ai fini delle
presenti disposizioni si intendono per:
1. Beni comuni urbani: i beni,
materiali e immateriali, ivi compresi quelli informatici, che i cittadini e
l’Amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere individuale e
collettivo e rispetto ai quali reputano di interesse pubblico attivarsi ai
sensi dell’art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con
l’Amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di
migliorarne la fruizione collettiva.
2. Comune o Amministrazione: il Comune
di Decollatura nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
3.
Volontariato civico: l’azione
prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche
indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà ed impegno civile, quando
non sia richiesta una qualificazione prevista per legge, da singoli cittadini a
favore del bene comune;
4.
Interventi di cura: interventi
volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni
urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
5.
Servizi: un'attività o una serie di attività
di natura materiale o intellettuale destinata a soddisfare le esigenze della collettività;
6.
Responsabile dell’albo, il
funzionario comunale cui è affidata la formazione e tenuta dell’albo;
7.
Responsabile utilizzatore, il
funzionario che effettivamente utilizza nel proprio settore il volontario.
Art. 3
Principi
1.
Il servizio di volontariato civico
è svolto da cittadini o associazioni in forma volontaria e gratuita e non può
essere retribuito in alcun modo, nemmeno da un eventuale beneficiario
singolarmente individuabile e investe indicativamente le attività elencate al
successivo art. 4 oggetto di competenze obbligatorie o esercitabili dall’Ente e
va ad integrare, ma non a sostituire, il servizio già svolto direttamente dai
dipendenti comunali.
2.
Le attività oggetto del presente
regolamento rivestono carattere occasionale, non creano alcun vincolo organico
col Comune o obbligo prestazionale (ferma restando l’osservanza delle
disposizioni impartite dal responsabile utilizzatore), si integrano, senza
sostituirli, con i servizi resi attraverso soggetti del terzo settore e si
inseriscono in modo meramente complementare e di ausilio nell’azione del Comune
di Decollatura.
3.
Il servizio non darà mai luogo ad
obbligo giuridico di prestare attività, a relazione sinallagmatica tra
prestazione e retribuzione, ad esercizio di poteri repressivi e/o impostivi da
parte del Comune diversi dalla cancellazione dall’Albo. Resta ferma la tutela
ordinaria per risarcimento del danno, senza alcun aggravio di posizione del
volontario rispetto a qualsiasi altro cittadino che, come tale, entra in
relazione col Comune. E’ sempre ammesso il recesso da parte del volontario
previo semplice avviso al Comune affinché si possa provvedere alla
cancellazione dall’albo, se tale è l’oggetto del recesso, e/o alla sostituzione
negli specifici compiti.
4.
L’Amministrazione Comunale non può
in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi
significativi o che mettano il volontario in condizione di conoscere dati
personali sensibili (o parasensibili, come definiti nei provvedimenti del
Garante) e giudiziari di cui all’art.4 lett d) ed e) D.Lgs. 30 giugno 2003 n.
196. I volontari sono comunque tenuti alla riservatezza delle notizie o
informazioni delle quali vengano a conoscenza.
5.
In nessun caso l’attività del
volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà essere
utilizzata quale risorsa per erogare in via diretta servizi istituzionali
dell’Ente o supplire rimediabili carenze di organico.
Art.4 Ambito di applicazione
1.
I cittadini volontari prestano il
servizio civico nell’ambito delle attività individuate, a titolo
esemplificativo, nelle seguente aree:
a) AREA
CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA relativa ad
attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione
e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle
attività ricreative e sportive, ivi comprese le manifestazioni pubbliche a
carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc organizzate e/o
patrocinate dall’Amministrazione Comunale, gestione sale pubbliche,
sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio
adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza; attività di
informazione ed orientamento del pubblico in occasione di eventi culturali o
sociali; sorveglianza dei parchi gioco e percorsi ambientalistici;
b) AREA CIVILE ,
AMBIENTALE E DEI SERVIZI SOCIALI relativa ad
attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, alla tutela
dell’ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici
scolastici, aree campestri ed aree verdi in generale, parchi gioco, assistenza
davanti alle scuole per facilitare l’ingresso e l’uscita dei bambini, accompagnamento
casa-scuola dei bambini, servizi di pubblica utilità più in generale quali ad
esempio: manutenzione e tutela aree verdi e arredo urbano, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà
e/o in uso al Comune (biblioteca, scuole,
…), servizi di trasporto e di sostegno destinati ai soggetti fragili
ecc., prestazioni di supporto funzionali al servizio di protezione civile,
attività di socializzazione in favore di anziani e bambini, accompagnamento su
autobus o scuolabus in occasione di
servizi organizzati dal Comune o dalla scuola; collaborazione per la tutela e
la cura delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato
libero nel territorio comunale in particolare per la lotta al randagismo e la
tutela degli animali d’affezione; rientra in questa area la tipologia di azione
oggetto dell’art.24 D.L. 12.9.2014 n.133 conv.L.11.11.2014 n.164 che prevede espressamente che “I comuni possono definire con apposita
delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o
associati, purché individuati in relazione
al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la
pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree
verdi, piazze, strade
ovvero interventi di decoro urbano,
di recupero e riuso,
con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili
inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio
urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i
comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di
attività posta in essere.
L'esenzione è concessa
per un periodo
limitato e definito, per specifici tributi
e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta
in essere. Tali riduzioni sono concesse
prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative
stabili e giuridicamente riconosciute.”
c) AREA
ISTITUZIONALE/GESTIONALE relativa ad
attività di supporto agli Uffici del Comune per lo svolgimento delle attività
tipiche dell’Ente (quali, come mera esemplificazione, collaborazione agli
uffici e agli amministratori comunali, apertura e chiusura sede municipale
durante iniziative politico-istituzionali e/o mostre organizzate da
associazioni di volontariato, scuole, prestazioni di supporto per la
prenotazione di servizi e prestazioni comunali ,collaborazione con la Polizia
Locale per i servizi di regolamentazione della circolazione e la prevenzione
atti di vandalismo ,per monitoraggio del decoro e dell’arredo urbano).
2.
La Giunta Comunale, con apposito e
motivato provvedimento ha facoltà di individuare aree e/o ambiti di intervento
di utilizzo dei volontari ulteriori rispetto a quelli di cui al presente
articolo individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i
volontari, nel rispetto dei principi ricavabili dal presente regolamento. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di
volta in volta di pubblicizzare l’attivazione dei singoli progetti per favorire
la realizzazione degli stessi mediante l’iscrizione, all’albo di cui al
successivo art. 5, di nuovi volontari interessati allo svolgimento
dell’attività.
3.
E’ escluso dall’ambito di
applicazione e competenze del presente regolamento il Servizio di Protezione
Civile, tranne che per le incombenze diverse da quelle occorrenti durante le
operazioni di soccorso delle popolazioni, del superamento dell’emergenza e del
sistema di allerta nazionale come disciplinati dalla L. 24 febbraio 1992 n.225,
modificata da D.L. 15 maggio 2012 n. 59 conv. L. 12 luglio 2012 n. 100.
Art. 5 Istituzione dell’albo dei
singoli volontari civici
1. E’ istituito presso l’Amministrazione comunale un Albo, suddiviso nelle tre aree di attività, nel quale singoli volontari e associazioni possono iscriversi al fine di offrire la propria disponibilità per lo svolgimento di compiti a favore della collettività.
2. La gestione dell’albo, è affidata al relativo responsabile, individuato nel soggetto preposto al settore amministrativo, salva successiva determinazione riservata al Sindaco. L’incaricato curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi all’iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell’Albo stesso e curerà i rapporti con i vari responsabili utilizzatori che restando le figure cui spetta l’organizzazione specifica del lavoro rispettivo.
3. Spetta ai responsabili utilizzatori disporre e, se del caso, disciplinare ulteriormente rispetto alle norme di regolamento, l’effettivo utilizzo dei volontari iscritti all’albo per prestazioni che facciano capo ai rispettivi servizi.
4. L’iscrizione all’albo a titolo individuale è compatibile con l’appartenenza ad associazioni che, come tali, siano o chiedano di essere iscritte allo stesso albo sempre che non ci sia sovrapposizione con le attività tipiche o già oggetto di accordi col Comune delle stesse associazioni di appartenenza.
Art. 6
Riconoscimento, formazione e organizzazione dei volontari
1.
I volontari durante lo svolgimento
delle attività devono essere provvisti di cartellino identificativo e/o di
altro elemento ad analogo effetto che l’Amministrazione metterà loro a
disposizione, insieme ai dispositivi individuali che fossero necessari in
relazione alle mansioni affidate.
2.
Qualora le attività di cui
all’art. 4 pur non richiedendo qualificazioni disciplinate per legge
necessitino di competenze specifiche diverse da quelle possedute dai volontari
e che non sfocino in, il responsabile utilizzatore potrà organizzare momenti
formativi per i volontari e svolgerà il necessario monitoraggio, anche
attraverso riunioni a cadenza periodica, allo scopo di valutare l’esito delle attività svolte.
3.
I responsabili utilizzatori, quando
la sistematicità e continuità delle prestazioni lo richiedano, hanno il compito
di impostare un percorso di attività, che tenga conto delle esigenze
funzionali, delle competenze proprie del servizio, delle disponibilità del
volontario; in caso diverso, per prestazioni sporadiche, possono limitarsi a
far riferimento al contenuto dell’Albo, in particolare alla sezione di
iscrizione del volontario ,dando eventuali indicazioni aggiuntive che
reputassero necessarie.
4.
L’assegnazione dei mezzi, degli
strumenti e delle dotazioni che, per la tipologia della mansioni, spettano al
volontario deve risultare dall’ atto scritto dal responsabile dell’albo che
formalizza per il singolo volontario l’inizio della rispettiva attività.
5.
Il responsabile utilizzatore, nella
scelta dei soggetti da impiegare, deve tenere conto dei seguenti elementi:
a) Precedenti attività lavorative;
b) Preparazione specifica dimostrata;
c) Età in relazione
all’incarico e ed attitudini del volontario
stesso;
d) Disponibilità specifica all’attività dichiarata dall’interessato
nella domanda al momento dell’iscrizione o successivamente acquisita;
e) Reperibilità del volontario.
6.
Allo scopo di instaurare il
rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, il
responsabile utilizzatore adotta un provvedimento che individua l’attività cui
il volontario chiede ed accetta di essere adibito ; in esso si indica che
l’assegnazione al servizio viene disposta nell’osservanza del regolamento e
della domanda del volontario, quindi senza alcun meccanismo di sinallagma
contrattuale e senza alcun obbligo prestazionale che non sia il rispetto delle
prestazioni impartite dal responsabile utilizzatore; viene anche assunto
l’impegno all'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il
rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività,
ovvero per la responsabilità civile verso terzi, e l'impegno a rimborsare ai
volontari esclusivamente le spese autorizzate dal responsabile utilizzatore,
effettivamente sostenute e documentate nella misura prevista dal regolamento.
Il provvedimento viene firmato in calce per accettazione dal volontario che ne
riceve una copia.
Art. 7 Formazione e gestione Albo
Volontari Civici
1.
La formazione dell'Albo dei
Volontari Civici avverrà, per il primo anno solare successivo all’entrata in
vigore del regolamento, attraverso la pubblicazione, entro trenta giorni dalla
stessa data, di un bando per la raccolta delle adesioni. Nel bando verranno
dettagliati i settori di intervento come risultano dall’art.4 e, se già
conosciute, le mansioni che il Comune intende assegnare ai volontari. Nel
modello di domanda allegato al bando, il volontario o l’associazione dovrà
indicare il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento e l’attività che
intenderebbe svolgere, o almeno il settore tra quelli di cui sopra, la
disponibilità giornaliera e di durata del servizio civico offerto.
2. Sulla base delle adesioni, i cittadini e le associazioni verranno iscritti nella varie sezioni
dell’Albo
, concordando il piano di impiego con il responsabile del servizio
quando questo sia necessario in forza dell’art.6 c.3, una volta constatate le
attitudini e le capacità di ciascuno in relazione al settore di intervento prescelto.
3.
L’albo così formato si considera
elenco aperto alle successive richieste, non soggetto a scadenze prefissate e destinato ad aggiornamento solo in relazione
alla necessità di cancellazione
per recesso o altra causa, e per iscrizioni legate a richieste
successive alla prima formazione . In caso di necessità l'Amministrazione
Comunale provvederà a pubblicare nuovi avvisi circa l’esistenza e le finalità
dell’Albo o la necessità di rinnovarlo per decorso del tempo. Gli iscritti
che non avranno presentato revoca della
loro disponibilità verranno automaticamente riconfermati salvo il caso di
perdita dei requisiti.
Art. 8 Requisiti
richiesti
1. Le persone che intendono svolgere l'attività di volontario civico
debbono possedere i seguenti requisiti, da indicare nell’istanza di iscrizione:
a) Residenza o domicilio nel Comune di Decollatura, salvo eccezioni
per casi in cui ricorrano condizioni particolari da indicare nella motivazione
del provvedimento che lo ammette ;
b)
età non inferiore ai 18 anni ;
c) idoneità psicofisica valutata sulla base dei servizi da assegnare
; la condizione di invalidità o handicap riconosciuto non è
ostativa all’iscrizione all’Albo ferma restando la necessaria compatibilità tra
le effettive condizioni di utilizzo e le capacità fisiche ;
d) regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri ; è
estranea al regolamento l’utilizzo di stranieri presenti sul territorio per
ragioni di assistenza umanitaria e che trova disciplina nella normativa e nei
provvedimenti emessi dal Governo centrale ;
e) non ricoprire cariche istituzionali ,tra quelle previste dal
D.Lgs.18.8.00 n.267,all’interno del Comune di Decollatura;
f) non avere lite pendente o situazione di irregolarità tributaria
nei confronti del Comune di Decollatura;
g) assenza di condanne definitive e non seguite da riabilitazione per
qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, nonché presenza di
misure che escludono, secondo la normativa vigente, l’accesso all’impiego
presso la Pubblica Amministrazione; è fatta eccezione per i casi in cui la prestazione
di lavoro volontario si inserisca all’interno di percorsi di recupero stabiliti
o convenuti con le Autorità preposte.
2.
Al momento dell’attivazione di un
singolo progetto che lo renda necessario in ragione della tipologia
dell’attività, potrà essere richiesta la presentazione di un certificato medico
attestante l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle prestazioni.
Art. 9 Rinuncia
e Revoca
La
cancellazione dall’Albo dei volontari civici
avviene:
a)
su richiesta dell’interessato,
previa comunicazione scritta al responsabile del procedimento;
b) d’ufficio, previa comunicazione al volontario, nel caso in cui,
decorsi due anni dall’iscrizione, il volontario ,seppur richiesto, non abbia
prestato servizio o quando abbia interrotto un servizio in corso senza darne
comunicazione all’Ente.
Art. 10
Assicurazione, mezzi ,sicurezza
1.
I cittadini iscritti all’Albo e
che svolgono volontariato civico sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione
Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato,
sia per la responsabilità civile verso terzi.
2.
I volontari, per l’espletamento
dei servizi, dovranno utilizzare, in via prioritaria, attrezzature proprie
validate dalla Amministrazione Su richiesta motivata del volontario,
l’Amministrazione comunale potrà fornire attrezzatura propria, all’uopo
acquistata o posseduta, da affidare ai singoli volontari che ne avranno la
responsabilità di custodia ed uso. Tutte le attrezzature, sia di proprietà
Dei volontari che dell’Amministrazione comunale dovranno essere a
norma ed in perfetto stato d’uso. I volontari che avranno avuto in dotazione
attrezzature comunali dovranno riconsegnarle all’Amministrazione a fine rapporto
di collaborazione o a semplice richiesta del responsabile del Servizio di
riferimento. Tutti i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle
attività sono a carico dell’Amministrazione
comunale.
3.
Ai volontari, in forza dell’art.3
c.12 bis D.Lgs.9.4.2008 n.81, si applicano esclusivamente le disposizioni del
relativo art.21 ossia l’obbligo di essere dotati e di utilizzare attrezzature
di lavoro e dispositivi di protezione individuale (se necessari in relazione
alla tipologia di impiego del volontario,
conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del Decreto) e apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità.
Nei servizi di supporto alla P.M. e comunque nei casi di scarsa visibilità e
servizi resi su strada dovrà essere sempre utilizzata una pettorina ad alta
visibilità.
Art.11
Sponsorizzazioni, riconoscimenti benefici e rimborsi seguenti al servizio
civico
1.
L'Amministrazione comunale può
accettare e promuovere proposte di sponsorizzazione da soggetti terzi, i quali
vogliano offrire e/o mettere a disposizione dei volontari, in modo spontaneo,
attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro e quant'altro ritenuto utile allo
svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento. L'amministrazione
comunale si impegna a dare ampia diffusione della sponsorizzazione di cui sopra
con le modalità ed i mezzi concordati con lo
sponsor.
2.
L’Amministrazione Comunale, pur
essendo estraneo al servizio qualunque sinallagma tra prestazioni e compensi di
qualsiasi specie, a seconda del grado di continuità del servizio e dell’utilità
assicurata alla collettività, si riserva di concedere i seguenti riconoscimenti
in ordine crescente:
a)
attestati di partecipazione al servizio;
b)
riconoscimenti all’interno di
manifestazioni o celebrazioni disciplinate da regolamenti già in essere, targhe
medaglie o pergamene;
c)
accesso gratuito alle
manifestazioni organizzate dall'Amministrazione o da altrui soggetti che
consentano la facilitazione in accordo con l’Ente;
d)
agevolazioni prestazionali e/o
tariffarie per l'accesso a servizi dei Comune;
e)
forme di riduzione/esenzione dei
tributi di spettanza esclusivamente comunale la cui definizione è riservata ai
rispettivi regolamenti; nell’ipotesi in cui il servizio di volontariato civico
sia svolto da Associazioni aventi sede legale nel Comune di Decollatura l'esenzione/riduzione
dei tributi può essere sostituita con forme di contribuzione corrispondenti
alla somma delle esenzioni/riduzioni tributarie spettanti agli associati che
partecipino al servizio o con l’utilizzazione
di strutture comunali.
3.
Entro il 31 dicembre di ogni anno
il responsabile di settore che ha concretamente impiegato il volontario
comunicherà all'Ufficio Tributi l'elenco dei cittadini che hanno svolto
efficacemente le attività/servizi assegnati, al fine dell'applicazione della
riduzione/esenzione tributaria nell'anno successivo. Per quanto attiene alle
associazioni il contributo sarà erogato successivamente all'attestazione dello
svolgimento dell'attività/servizio assegnato a regola d'arte.
4.
Ai volontari, fatta salva
l’applicazione eventuale delle altre forme di beneficio previste, compete il
solo rimborso delle spese sostenute, in particolare quelle di viaggio nella
misura chilometrica di 1/5 del prezzo della benzina, di parcheggio e di percorrenza
autostradale quando necessaria in relazione alla destinazione da raggiungere
per conto dell’Ente.
Art. 12 Doveri e comportamento dei volontari civici
1. Ciascun Volontario è tenuto a:
a)
Svolgere i compiti assegnati con
impegno, lealtà e senso di responsabilità
b) Tenere un comportamento
verso gli utenti ed il pubblico improntato alla massima correttezza ed
educazione e mantenere con i dipendenti comunali un rapporto di reciproca collaborazione;
c)
Comunicare tempestivamente al
responsabile comunale (utilizzatore) eventuali impedimenti a svolgere
l’attività per la quale aveva dato la propria disponibilità; i volontari in
ogni momento, durante l’attività di collaborazione, possono rifiutarsi di
eseguire lavori che essi giudichino pericolosi, o alle cui esecuzione non si
ritengono adeguatamente preparati senza pregiudizio per il mantenimento
dell’iscrizione all’albo;
d)
segnalare al responsabile
utilizzatore tutti gli aspetti e circostanze che richiedono l’intervento del
personale comunale.
2. Ciascun Volontario è personalmente e pienamente responsabile
qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di
illecito penale, intendendosi l’Amministrazione
Comunale ed i suoi dipendenti sollevati da ogni responsabilità al riguardo.
Art.13 Disposizioni finali
1.
Allo scopo di agevolare la
collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente
Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole
alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione
dei beni comuni urbani e sostegno ai servizi.
2.
Il presente regolamento e gli atti
attuativi (avvisi, bando e facsimili) sono soggetti a pubblicazione sul sito “Amministrazione trasparente”, il primo nella sezione
“atti generali” e gli altri
nella sezione “altri contenuti”