Introduciamo un nuovo problemino sul quale dovrebbero
meditare molto i componenti della Giunta Brigante ed il Sindaco in particolare.
Il problemino ĆØ solo accennato per grandi linee e per quanto
basta per far capire a Lor Signori che oltre al WI-FI ed allo SPRAR, di cui
pensiamo abbiano maturato la consapevolezza che quanto scritto da noi ĆØ pura
veritĆ , ci sono molti altri problemi, con responsabilitĆ contabili serie, come i contratti di lavoro di persone contra
legem, e quindi nulli, dove il compenso
dei lavoratori deve essere ripagato dal Responsabile di Servizio o dal Sindaco
che lo ha autorizzato o dalla Giunta che lo ha deliberato. Nel caso di condanna
in solido da parte della corte dei Conti chi ha beni intestati, o crediti o stipendi
da pignorare, paga anche la parte di chi non ha niente.
Problemino n.1
Il Sindaco di Decollatura al punto 12 della Nota inviata Alla
Corte dei Conti di Catanzaro, in data 4 luglio 2020 protocollo n.3045, ha
scritto esattamente “In merito a tale aspetto si comunica che l’ente
non ha rispettato la riduzione prevista per l’esercizio 2018”.
Lo sforamento delle spese del personale nell’anno 2018
(certificato con la lapidaria ammissione del Sindaco e controfirmato dal Responsabile
del Servizio Finanziario dottore Luppino)
aveva come conseguenza le seguenti limitazione nell’attivitĆ amministrativa:
- 1 nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresƬ divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”. Cfr l’art. 1, comma 475 lettera e) della legge 232/2016 (legge di bilancio annuale dello Stato 2017 e pluriennale 2017-2019);
- L’Ente locale inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza “ ĆØ tenuto a rideterminare le indennitĆ di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell’art. 82 del D.lgs 267/2000, e s.m.i., con una riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante al 30/giugno/2010”; (Cfr Legge 12/11/2011 n. 183 “ disposizioni la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di StabilitĆ 2012)”, modificata ed integrata dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228 – Legge finanziaria 2013 -, il cui art. 31 comma 26 lett. E);
L’amministrazione Brigante per quanto riguarda il punto 1 ha
stipulato contratti elusivi della previsione di legge, del tipo supporto all’ufficio
tributi, supporto all’ufficio finanziario, supporto al RUP etc, assolutamente
vietati. I suddetti contratti non potevano essere stipulati anche perchƩ non
era stata deliberata l’applicazione del disavanzo al Bilancio e quindi c’era il
divieto assoluto.
Per quanto riguarda il punto 2 non ha operato alcuna
riduzione.
Buon studio